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La
disciplinare di Produzione
Articolo 1 La denominazione di origine
controllata "Primitivo di Manduria " è riservata
al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 II vino "Primitivo di
Manduria" deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti composti dal vitigno Primitivo.
Articolo 3 La zona di produzione del
vino rosso "Primitivo di Manduria" comprende: in
provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria,
Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, San Giorgio
Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano,
Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello della frazione
di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto,
interclusi nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.
Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra
sono così delimitate: partendo al km 87 sulla strada
provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud
il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello
di Monteparano, località Macchiella, lungo il qual
prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine
dì Roccaforzata in località Petrello. Prosegue
quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio
di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato
di questo comune. Segue quindi il confine occidentale del
comune di Faggiano in dìrezione sud sino ad incrociare
quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500
circa, prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano
in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso
ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso
nord fino raggiungere quello di Fragagnano in prossimità
della masseria A. Grifone. Quindi, lungo i confine orientale
di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello
di Grottaglie in località Pappadai , segue poi il confine
comunale di Grottaglie in direzione nord est raggiungendo,
sulla strada provinciale Francavilla-Carosino , il km 87 da
dove la delimitazione era iniziata. In provincia di Brindisi
i territorì dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna.
Articolo 4 Le condizioni ambientali
di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino
"Primitivo di Manduria" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino
derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi
idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo dì cui all'artìcolo
10 del Dpr 12 luglio 1963, n° 930, soltanto i vigneti
ubicati su terreni caratterizzati dalla presenza di roccia
calcarea tufacea spesso fessurata, poggiante su uno strato
di argilla, sotto uno strato di terra fertile. I sesti di
impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. La
resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Primitivo
di Manduria" non deve essere superiore a q.li 90 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite
anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve
purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%
Articolo 5 Le operazioni di vinificazione
e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio di
cui all'articolo 3. Le uve, per le quali è consentito
un leggero appassimento solo sulla pianta, devono assicurare
al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale
di 13,5. Nella preparazione dei vini sono consentiti solo
i sistemi tradizionali che escludono qualsiasi correzione
con concentrato. E' consentita la preparazione del "Primitivo
di Manduria" nel tipo liquoroso secondo le vigenti disposizioni
di legge
Articolo 6 II vino "Primitivo di
Manduria" destinato al consumo diretto deve rispondere
alle seguenti caratteristiche: colore: rosso, tendente al
violaceo e all'arancione con l'invecchiamento; - odore: aroma
leggero caratteristico; sapore: gradevole, pieno, armonico,
tendente al vellutato con l'invecchiamento; può essere
anche leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino
non deve superare i 10 grammi per litro. gradazione alcolica
minima complessiva: 14; - acidità totale minima: 5
per mille; - estratto secco netto minimo: 24 per mille. E'
in facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati
per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7 II vino "Primitivo di
Manduria" quando proviene da uve che assicurino al vino
una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 15,
può essere preparato nei tipi: dolce naturale, liquoroso
dolce naturale, liquoroso secco, da indicare in etichetta
e deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Dolce naturale:
gradazione alcolica minima complessiva: 16, di cui effettiva
almeno 13 e un minimo da svolgere di 3 gradi. Liquoroso dolce
naturale: gradazione alcolica minima complessiva : 17,5, di
cui effettiva almeno 15 e un minimo di 2,5 gradi da svolgere.
Liquoroso secco: gradazione minima complessiva : 18, di cui
effettiva almeno 16,5 e un minimo di 1,5 gradi da svolgere.
Articolo 8 II "Primitivo di Manduria"
nei tipi normale e dolce naturale non può essere immesso
al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a
quello di produzione delle uve. Il "Primitivo di Manduria"
nei tipi liquorosi deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere
dalla data di alcolizzazione. E' consentito altresì
l'uso di indicazioni geografìche e toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località
compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e
dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto. E' vietato
l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato"
e simili.
Articolo 9 Chiunque produce, vende,
pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con
la denominazione di origine controllata "Primitivo di
Manduria", vini che non rispondono alle condizioni e
ai requisiti del presente disciplinare, è punito a
norma dell'articolo 18 del Dpr 12 luglio 1963, n° 930.
da www.consorziotutelaprimitivo.it
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