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Il
regolamento nazionale
Legge 27 luglio 1999, n. 268
Disciplina delle "strade del vino"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999
Art. 1. (Princìpi e obiettivi)
1. L'obiettivo della presente
legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione
vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni
qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e
successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione
delle "strade del vino".
2. Le "strade del
vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi
cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali
e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole
o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento
attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni
possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma
di offerta turistica.
3. Le attività
di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione
dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività
ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole
nell'ambito delle "strade del vino", possono essere
ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo
2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi
in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle
regioni.
4. In deroga alle disposizioni
vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito
delle "strade del vino" ed aderenti al disciplinare
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono effettuare
la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti
vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende
agricole produttrici.
Art. 2.(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione)
1. Le regioni, nel definire
la gestione e la fruizione delle "strade del vino",
possono prevedere i seguenti strumenti:
a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto
dai vari soggetti aderenti;
b) il comitato promotore;
c) il comitato di gestione;
d) il sistema della segnaletica;
e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
2. Le regioni, anche di
intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche
strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle
"strade del vino".
3. Restano ferme le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Art. 3. (Requisiti del disciplinare)
1. Con decreto del Ministro
per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti gli standard minimi di qualità. Le caratteristiche
della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo
39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze
maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del
Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto
con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Agevolazioni e contributi finanziari)
1. All'attuazione delle
iniziative previste dalla presente legge possono concorrere
con apposite finalizzazioni finanziamenti locali, regionali,
nazionali e comunitari. Lo Stato può cofinanziare,
nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie
e di interventi comunitari, leggi di spesa regionali per interventi
di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e
di informazione locale agli standard di cui al comma 1 dell'articolo
3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture
indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente
legge.
2. Ferme restando le competenze
delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione
di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche
destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza
delle "strade del vino" può essere altresí
finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano
per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE).
3. Allo scopo di sostenere
le iniziative collegate alle finalità della presente
legge, è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi
a decorrere dal 1999. Il Ministro per le politiche agricole,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede al riparto della suddetta somma.
4. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per le politiche agricole.
5. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 5. (Applicazione della legge)
1. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche per la realizzazione delle
"strade" finalizzate alla valorizzazione, anche
congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare
riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici.
Art. 6. (Riconoscimento delle "strade" già
istituite)
1. Le regioni determinano
tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento,
in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade
del vino" e delle "strade dell'olio" già
istituite.
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